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Decreto ingiuntivo ed opposizione tardiva
Il decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge diviene definitivo ed acquista provvisoria esecutività.
Tuttavia, l’art. 650 c.p.c. consente all’intimato di “[…] fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.”
L’articolo in rassegna consente quindi al debitore di rimediare all’esecutività del decreto attraverso lo strumento dell’opposizione tardiva: si tratta di un provvedimento impugnatorio a carattere eccezionale nei confronti di un atto diventato ormai definitivo per decorrenza dei termini di legge.
Tuttavia, l’opposizione tardiva è possibile solo se il debitore dimostra di non essere venuto a conoscenza del decreto ingiuntivo a causa di irregolarità della notificazione ovvero per cause di forza maggiore. Spetta all’opponente l’onere della prova in ordine alla “sua” incolpevole tardività.
In ogni caso, l’opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione (art. 650, terzo comma, c.p.c.).